TRATTATO NORD ATLANTICO

17.01.2014 18:52
 

 


Washington, DC, 4 aprile 1949

 

 

  

 

 Gli Stati partecipanti al presente Trattato, nel riaffermare la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi,

 

    determinati a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sullo stato di diritto,

 

    desiderosi di favorire il benessere e la stabilità nella regione dell'Atlantico settentrionale,

 

   decisi a unire i loro sforzi per la difesa collettiva e il mantenimento della pace e della sicurezza,

 

    aderiscono al presente Trattato Nord Atlantico:

 

ARTICOLO 1

 

    Le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

 

ARTICOLO 2

 

    Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, favorendo una migliore comprensione dei principi su cui tali istituzioni si fondano, e promuovendo condizioni di stabilità e di benessere. Esse si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica reciproca.

 

ARTICOLO 3

 

    Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e accresceranno la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato.

 

ARTICOLO 4

 

    Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata.

 

ARTICOLO 5

 

    Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure verranno sospese allorché il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

 

ARTICOLO 6

 

    Agli effetti dell'articolo 5, per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato:

    * contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria[3], contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;

    * contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.

 

ARTICOLO 7

 

    Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato in alcun modo lesivo dei diritti e degli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri delle Nazioni Unite o della competenza primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

 

ARTICOLO 8

 

    Ciascuna parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore tra essa e un'altra parte o uno stato terzo è in contraddizione con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impegno internazionale in contrasto con questo Trattato

 

 

ARTICOLO 9

 

    Con la presente disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata, con il compito di esaminare le questioni concernenti l'applicazione di questo Trattato. il Consiglio sarà organizzato in modo tale da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. il Consiglio istituirà quegli organi sussidiari che potranno essere necessari; in particolare istituirà immediatamente un Comitato di difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli articoli 3 e 5.

 

ARTICOLO 10

 

    Le parti possono, con accordo unanime, invitare ad aderire a questo Trattato ogni altro Stato europeo in grado dì favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni Stato cosi invitato può divenire parte del Trattato depositando il proprio strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America. Il governo degli Stati Uniti d'America informerà ciascuna delle parti dell'avvenuto deposito di ogni strumento di adesione.

 

ARTICOLO 11

 

    Questo Trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati appena possibile presso il governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà a tutti gli altri firmatari l'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica. il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che lo avranno ratificato non appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari, incluse le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, saranno state depositate ed avrà effetto nei confronti degli altri Stati dalla data del deposito delle loro ratifiche[4].

 

ARTICOLO 12

 

    Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le parti, su richiesta di una di esse, si consulteranno allo scopo di rivedere il Trattato, prendendo in considerazione i fattori che a quel momento potranno influire sulla pace e sulla sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale, compreso lo sviluppo di accordi sia globali che regionali conclusi conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

 

ARTICOLO 13

 

    Trascorsi vent'anni dall'entrata in vigore del Trattato, ciascuna delle parti può cessare di esserne membro un anno dopo che la sua notifica di denuncia sia stata depositata presso il governo degli Stati Uniti d'America, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ogni notifica di denuncia.

 

ARTICOLO 14

 

    Il presente Trattato, i cui testi inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel governo ai governi degli altri Stati firmatari.

 

 



 


 

 

[3] Il 16 gennaio 1963 il Consiglio Atlantico ha preso atto che tutte le disposizioni del Trattato Nord Atlantico concernenti gli ex Dipartimenti francesi di Algeria sono decadute a decorrere dal 3 luglio 1962

 

[4] Il Trattato è entrato in vigore il 24 agosto 1949, dopo che tutti gli Stati firmatari ebbero depositato i loro strumenti di ratifica